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D. 27/02/2004
- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che un evento intenso nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui tratti vallivi, sia per sormonto e/o rottura arginale o di infrastrutture trasversali, sia per ostruzione delle luci di ponti a causa dell'eccessivo materiale trasportato;
-attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti delle opere idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo della corrente di piena quali frane in alveo ed ostruzioni temporanee. Qualora gli scenari di criticità siano stabiliti sulla base dei livelli di guardia indicati dagli idrometri regolatori, e, conseguentemente, la sequenza delle specifiche procedure per il servizio di piena e pronto intervento idraulico si attivino al loro raggiungimento, tali "guardie" devono essere preventivamente rese note ai Centri Funzionali e alle Autorità preposte alla formazione dei piani di emergenza provinciali e comunali potenzialmente interessati dall'evento di piena da monte verso valle e, quindi, adeguatamente ed univocamente relazionati sia alle soglie ed ai livelli di criticità utilizzati dai Centri Funzionali che ai livelli d'allerta dei piani d'emergenza stessi. Ulteriori procedure operative e linee guida per i presidi territoriali Sia nel caso di presidio territoriale idrogeologico che idraulico, valgono le seguenti procedure operative e linee guida. I soggetti responsabili del presidio territoriale saranno tempestivamente allertati dalla Regione secondo proprie procedure, che auspicabilmente coinvolgeranno almeno le Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali e/o comunali. A tal fine e per le più generali finalità del presidio territoriale, le Regioni predispongono delle linee guida, definendo anche le procedure, le modalità e i contenuti delle comunicazioni tra i soggetti responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani d'emergenza comunali e provinciali ed i soggetti responsabili del presidio territoriale. Sulla base di tali linee guida il soggetto responsabile del presidio territoriale:
- predispone il servizio, la cui organizzazione funzionale ed operativa dovrà essere resa nota, oltre che alla Regione ed al Centro Funzionale decentrato, al Dipartimento della protezione civile ed all'Autorità di bacino territorialmente competente, nonchè essere recepita per quanto di interesse nei piani d'emergenza provinciali e comunali;
- gestisce in piena autonomia tutte le attività del presidio, informandone tuttavia con continuità la stessa Autorità responsabile del suo allertamento ed il Centro Funzionale decentrato;
-garantisce che tutte le osservazioni strumentali e non, provenienti da personale specializzato dei Corpi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dal Volontariato, siano trasmesse anche alla Regione ed in particolare al Centro Funzionale decentrato. Il gestore del presidio territoriale può, per l'espletamento delle proprie attività, richiedere personale ai Comuni ed al Volontariato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 112/1998 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995. La regolazione dei deflussi Al fine di individuare le misure per contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono presenti invasi
artificiali, ancorchè destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonchè al fine di rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori con le finalità di protezione civile, deve essere organizzata una adeguata attività di regolazione dei deflussi. L'Autorità responsabile del governo delle piene dovrà assicurare, con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorità di Bacino, del Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti responsabili del presidio territoriale ed attraverso i gestori di opere idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione, presenti nel bacino idrografico, se possibile, la massima laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso d'acqua a valle delle opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle province coinvolte dall'evento stesso. A tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi. Piano di laminazione Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione preventivo. Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, non possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento. Vista la Circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che stabilisce a carico dei concessionari o proprietari delle opere di sbarramento l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento e contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente Autorità di bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite per brevità programma statico e programma dinamico, che consentano di rendere disponibile con un adeguato anticipo i volumi preventivamente definiti o comunque utili ai fini della laminazione della piena. Il programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con continuità e durante i periodi dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della quota d'esercizio autorizzata. Il programma dinamico, cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso dell'evento in atto da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonchè sulla base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente sostenibile a valle dello stesso. Tali manovre, come già ricordato, potrebbero rendere necessaria comunque l'attivazione del piano di emergenza a valle della diga stessa. I documenti di protezione civile già redatti ai sensi della Circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni del presente atto. L'Unità di comando e controllo Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la gestione dei deflussi durante un evento di piena comporta il concorso di molte amministrazioni statali, regionali e locali afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e conseguenti effetti, è altresì da ritenersi di livello nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unità di comando e controllo che si rappresenterà come l'Autorità di protezione civile per il governo delle piene. Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno decidere la sede e la procedura di costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unità di comando e controllo, presso la quale potranno altresì delegare unitariamente ad un unico soggetto la propria rappresentanza. Quindi, tra l'altro, tale Unità potrà anche concretizzarsi in specifici accordi tra le parti che individuino i soggetti e i recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle informazioni e le modalità di formazione della decisione. Alle attività di tale Unità concorreranno, secondo quanto stabilito dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento:
- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle informazioni e dei dati, la previsione e la sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
-l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistenti a scala di bacino;
-il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe. Nel caso in cui emergano in seno all'Unità pareri tra loro discordanti, il Dipartimento, espletato ogni possibile tentativo per individuare in tempo reale con l'evolversi dell'evento una condivisa sintesi operativa, eserciterà le funzioni di sussidiarietà e/o i poteri sostitutivi dello Stato. Al fine di garantirne l'operatività, attraverso il Centro Funzionale di riferimento, all'Unità di comando e controllo dovranno pervenire tutte le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori del presidio territoriale idraulico e degli invasi e degli Uffici territoriali di Governo di riferimento, cioè quelli nel cui territorio ricadono le dighe interessate dalle misure adottate per contrastare l'evento di piena atteso e/o in atto. I gestori degli invasi sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati di monitoraggio dell'invaso e delle manovre effettuate sugli organi di scarico, non già trasmessi alle Regioni competenti. Il Dipartimento li renderà tempestivamente disponibili al Registro italiano dighe, al Centro Funzionale di riferimento secondo procedure concordate e stabilite d'intesa tra il Dipartimento stesso, il Registro italiano dighe e le Regioni interessate. Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo averne dato comunicazione all'Ufficio compartimentale del Registro italiano dighe e all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto, dovrà comunque autorizzare amministrativamente la manovra stessa, dandone comunicazione al Dipartimento ed alla Regione. Le manovre attuate dal gestore, ancorchè contemplate dal piano di laminazione o dal documento di protezione civile, che prevedano lo svuotamento preventivo di volumi idrici al fine di migliorare la capacità di laminazione degli invasi, dovranno comunque essere autorizzate amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo di riferimento. Nel caso di criticità moderata o elevata, l'Ufficio territoriale del Governo di riferimento: i. darà comunicazione della manovra e dell'autorizzazione all'Unità di comando e controllo che prenderà atto della sua attuazione; ii. coordinerà le azioni ed i flussi informativi previsti dal documento di protezione civile e/o indicati dalla stessa Unità, interagendo attivamente, quando del caso, con l'Autorità preposta al governo del Piano d'emergenza provinciale. Nel caso in cui il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare sia una manovra preventiva contemplata dal programma dinamico che una manovra in difformità a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel piano di laminazione, dovrà darne comunicazione all'Unità di comando e controllo attraverso l'Ufficio territoriale del Governo di riferimento. L'Unità di comando e controllo, valutata in tempo reale la legittimità e/o la sostenibilità della proposta con il concorso tecnico del Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto, autorizzerà anche amministrativamente il gestore dell'invaso a procedere. Nel caso l'Unità di comando e controllo dissenta dalla proposta fatta, attraverso il Centro Funzionale di riferimento e con il concorso tecnico del- l'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, concerterà con il gestore una nuova proposta, sino a quando, pervenuta ad un giudizio favorevole, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale di Governo di riferimento. I gestori degli invasi informeranno, tempestivamente e direttamente, i gestori del presidio territoriale idraulico della manovra autorizzata e da attuarsi. L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento informerà della manovra autorizzata e da attuarsi, gli Uffici territoriali del Governo interessati a valle. Per i bacini di interesse regionale l'Autorità regionale di protezione civile per il governo delle piene, se del caso, potrà chiedere il concorso del Dipartimento per la costituzione dell'Unità di comando e controllo.
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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